Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sez. Catania, con sentenza n. 3426/2022 del 27/12/2022 – Reg. Ric. N. 641/2022, uniformandosi ad un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio Legale Cosentino Teramo, ha statuito che gli Enti territoriali possono regolare il traffico veicolare su strade private solo nel caso in cui forniscano la prova rigorosa della sussistenza di tre elementi:
– che sulla strada venga esercitato il passaggio da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad uno specifico ambito territoriale;
– che la strada sia concretamente idonea a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
– che esista un titolo valido a supportare l’affermazione del diritto di uso pubblico della strada.
In ragione di ciò, il TAR Sicilia ha annullato l’ordinanza con la quale un Comune ricadente nella circoscrizione territoriale della città Metropolitana di Messina ha disposto il divieto di sosta su una strada di proprietà privata senza fornire la prova che la stessa fosse adibita al pubblico transito.