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News di settoreMansioni Superiori e Differenze Retributive: la Corte d’Appello di Catania accoglie il ricorso di una lavoratrice del settore commercio

4 Settembre 2025
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Mansioni Superiori e Differenze Retributive: la Corte d’Appello di Catania accoglie il ricorso di una lavoratrice del settore commercio

Con la recente sentenza n. 543/2025, la Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro – ha accolto l’appello promosso da una dipendente di una nota catena di calzature, riconoscendole il diritto alla corresponsione di differenze retributive, straordinari e ferie non godute, derivanti dallo svolgimento effettivo di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuitele.

La lavoratrice, formalmente assunta come aiuto commessa (V livello CCNL Commercio), ha agito in giudizio per il riconoscimento dell’inquadramento al IV livello, relativo alla figura di commessa, deducendo di aver sempre svolto attività di vendita diretta al pubblico, gestione della cassa, assistenza al cliente, controllo delle scorte e turni lavorativi superiori a quelli contrattuali, inclusi i festivi e domenicali.

Il Tribunale di Catania aveva rigettato in primo grado le sue pretese, asserendo la mancanza di prova del continuo e prevalente svolgimento delle mansioni superiori.

In appello, però, la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dai testimoni, le risultanze documentali e la consulenza tecnica d’ufficio, accertando che la lavoratrice aveva svolto compiti propri della qualifica superiore per un periodo continuativo e ininterrotto.

Il Collegio ha stabilito che la lavoratrice doveva essere inquadrata:

  • al V livello (aiuto commessa) per i primi 18 mesi, conformemente alla declaratoria contrattuale che prevede un inquadramento iniziale per chi non ha completato l’apprendistato nel settore merceologico;
  • al IV livello (commessa) per il periodo successivo, per il costante esercizio di mansioni più complesse e qualificate, rientranti nella figura di addetta alla vendita al pubblico in piena autonomia.

Nel contesto del CCNL Commercio, la distinzione tra commessa e aiuto commessa è sostanziale e incide direttamente sull’inquadramento e sulla retribuzione:

  • Aiuto commessa (V livello): figura iniziale e subordinata, con compiti ausiliari e operativi (rifornimento scaffali, prezzatura, movimentazione merce, assistenza nella vendita), da svolgere generalmente per un periodo massimo di 18 mesi. È prevista per lavoratori senza apprendistato o con esperienza limitata nel settore.
  • Commessa (IV livello): figura dotata di maggiore autonomia e responsabilità, che assiste direttamente la clientela nella scelta dei prodotti, gestisce la cassa in modo abituale, coordina la disposizione della merce e può contribuire attivamente all’organizzazione delle attività di vendita.

La sentenza valorizza il principio della prevalenza delle mansioni effettivamente svolte su quelle formalmente assegnate e sottolinea l’onere del datore di lavoro di assicurare il corretto inquadramento e la completa retribuzione del dipendente.

Per i lavoratori del settore commercio, questo caso rappresenta un importante precedente in tema di riconoscimento delle mansioni superiori e diritti retributivi conseguenti.

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