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News di settoreDipendenti pubblici – la rilevanza della tempestività della contestazione di addebito ai fini della validità della sanzione disciplinare.

14 Marzo 2023
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Un Assistente della Polizia di Stato, difeso dallo Studio Legale Cosentino-Teramo, ha impugnato il provvedimento del Questore con cui gli è stata irrogata la sanzione  disciplinare del richiamo scritto, deducendo come primo motivo di ricorso che la Questura  ha inspiegabilmente procrastinato per oltre dieci mesi l’avvio del procedimento disciplinare, violando il principio di immediatezza della contestazione ed il termine massimo di durata dell’inchiesta, posto che tra la data di conoscenza del fatto contestato e la data della contestazione degli addebiti sono trascorsi oltre dieci mesi.

Il TAR Catania, con sentenza n. 1019/2020 del 15/05/2020 resa nel procedimento n. 1260/2016 Reg. Ric., accogliendo la tesi difensiva dello Studio Cosentino-Teramo, ha annullato l’atto impugnato per le motivazioni appresso riportate.

L’art. 31 del D.P.R. n. 737/1981 stabilisce che al personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza,  in materia di disciplina e di procedura: “si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.

L’articolo 103 del citato D.P.R. n. 3/1957 stabilisce che la contestazione degli addebiti debba avvenire “subito.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 579/2020; T.A.R. veneto, Venezia, I, n. 936 2019; T.A.R. Veneto, Venezia, I, n. 707/2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 371/2019; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 365/2019; Consiglio di Stato, III, n. 3779/2018), l’espressione “subito” non mira a vincolare l’Amministrazione all’osservanza di un termine rigido, il cui decorso comporti la decadenza dello stesso potere disciplinare, ma indica, piuttosto, una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale, in quanto ciò che la norma vuole salvaguardare è la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’Amministrazione, la quale verrebbe inficiata (anche per i profili consequenziali inerenti allo sviluppo di carriera ed alle relative valutazioni periodiche) nel caso in cui il dipendente restasse esposto sine die – per ingiustificata inerzia dell’Amministrazione stessa – alla qualificazione come infrattivi di determinati suoi comportamenti.

Nella vicenda che vede protagonista l’Assistente della Polizia di Stato, il TAR adito ha rilevato che la formulazione degli addebiti è avvenuta a distanza di quasi dieci mesi dai fatti e che tale lasso di tempo risultasse assolutamente sproporzionato rispetto alle caratteristiche obiettive della vicenda, posto che non risultavano necessari particolari accertamenti preistruttori, né valutazioni di particolare complessità al fine di giungere alla decisione se formulare o meno l’incolpazione a carico dell’interessato.

Pertanto, prescindendo dal merito della questione, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondata la censura con cui il ricorrente ha  lamentato la non tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare ed ha annullato il provvedimento impugnato.

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