L’affidamento super-esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater co. 3 c.c. costituisce una soluzione eccezionale consentita dal nostro ordinamento solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l’affidamento condiviso (che è il regime ordinario di affidamento introdotto dalla L. 54/2006, alla luce del principio di bigenitorialità) pregiudizievole e contrario all’interesse dei minori (Tribunale di Barcellona P.G. – sentenza n. 552/2022 resa nel procedimento iscritto al N.R.G. 1669/2020)
Una giovane madre, assistita dallo Studio legale Cosentino-Teramo, ricorreva al Tribunale di Barcellona P.G. per ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il proprio coniuge ed ottenere l’affidamento super-esclusivo del proprio figlio. Una tale richiesta era giustificata dal fatto che il di lei coniuge separato – già condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate allorquando la stessa si trovava in stato di gravidanza – si è rivelato del tutto inadeguato come figura genitoriale di riferimento, avendo quest’ultimo posto in essere condotte umilianti e prevaricatorie connotate da reiterati atti di violenza verbale e fisica, ed avendo manifestato disaffezione ed intolleranza nei confronti della moglie e del proprio figlio già dall’epoca in cui quest’ultimo si trovava allo stato embrionale.
Ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente, il Tribunale adito, in applicazione di un consolidato seppur recentissimo principio espresso dal Supremo Collegio (cfr. Cass. n.18559 del 2016) secondo cui: “in tema di affidamento dei figli minori, la grave conflittualità esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo”, dopo aver accertato la noncuranza del padre nell’educazione e nel mantenimento del figlio e preso atto delle condotte violente di cui si è reso autore, ha disposto l’affidamento super-esclusivo del figlio alla madre nella forma rafforzata ed eccezionale di cui all’art 337 quater co. 3 c.c. affinché la ricorrente potesse prendere in via autonoma le decisioni di maggior interesse e superare così le difficoltà della gestione condivisa della responsabilità genitoriale.