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News di settoreDomanda congiunta di separazione e divorzio – La Cassazione dirime il contrasto giurisprudenziale sulla sua ammissibilità (Sentenza n. 28727 del 16/10/2023)

4 Novembre 2023
Cassazione

Il D.lgs. n.149/2022 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio.

In maggior dettaglio, il nuovo art. 473-bis. 49 c.p.c. rubricato “cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” stabilisce che: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Ciononostante, per la giurisprudenza di merito non è stato affatto pacifico se la domanda contestuale di separazione e divorzio potesse essere presentata anche congiuntamente ai sensi dell’art. 473 bis comma 51 c.p.c., tanto che, con i primi provvedimenti giudiziari in materia, sono iniziati ad emergere profondi contrasti.

Chiamata a dirimere il dubbio interpretativo, la Suprema Corte di Cassazione, a seguito di apposito rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha statuito che: nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Conformandosi all’orientamento interpretativo del Supremo Collegio, finanche il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 997/2023 del 03/11/2023 – a seguito di ricorso congiunto di separazione e divorzio presentato da due coniugi, uno dei quali è stato patrocinato dallo Studio Legale Cosentino Teramo – dopo aver dichiarato la separazione personale dei ricorrenti, ha sospeso il giudizio ex art 295 c.p.c. con riferimento alla chiesta declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha disposto un rinvio a sei mesi per la trattazione del divorzio congiunto.

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