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News di settoreEstinzione pena pecuniaria per decorso del tempo – Accoglimento istanza ex art. 172 c.p. da parte della Corte d’Appello di Reggio Calabria Sez. Penale (Ordinanza del 29/03/2024 resa nel procedimento N. 202/2023 R.G.E.)

11 Aprile 2024
Corte d'appello di Reggio Calabria

Con sentenza emessa dalla Corte d’Appello Penale di Reggio Calabria in data 27/03/2007, divenuta irrevocabile il 31/10/2007, l’imputato veniva condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione nonché al pagamento di una multa di euro 40.000,00.

L’assistito, dopo aver scontato la pena detentiva, veniva scarcerato in data 12/12/2007, ma non provvedeva al pagamento della multa inflittagli.

Nel caso di specie, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di che trattasi, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione nell’interesse dell’Ente Impositore (Corte d’Appello Penale di Reggio Calabria) emetteva due distinte cartelle esattoriali per la medesima multa, rispettivamente:

  • La prima per un importo iniziale di Euro 40.000,00, successivamente sgravato di Euro 10.000,00 dall’Ente Impositore per la concessione dell’indulto;

Tale cartella, come risultava dagli atti di causa, non era mai stata notificata all’interessato, ed a parere della difesa, era pertanto affetta da vizi di inesistenza e/o nullità assoluta.

  • La seconda per un importo di Euro 30.000,00.

Anche tale cartella, non era mai stata notificata all’interessato e, comunque, era stata oggetto di sgravio totale in quanto emessa per errore come duplicato della prima cartella, così come dichiarato finanche dall’Ufficio Recupero Crediti della medesima Corte D’Appello.

Lo Studio Legale Cosentino-Teramo presentava, pertanto, apposita istanza ex art. 172 c.p. presso la Corte d’Appello Penale di Reggio Calabria affinché venisse accertata e dichiarata l’avvenuta estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria di euro 40.000,00.

In data 15/03/2023, la Corte d’Appello Penale di Reggio Calabria emetteva ordinanza di rigetto, sull’asserito presupposto che in data 29/05/2009 fosse intervenuto, quale fatto impeditivo della prescrizione, l’iscrizione a ruolo da parte dell’Ufficio del Campione Penale, e ciò indipendentemente dal fatto che nessuna cartella esattoriale fosse mai stata notificata al condannato.

Un tale convincimento si fondava sul fatto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “…la disciplina relativa alla estinzione della pena (artt. 172 e 173 cod. pen.) per il decorso del tempo non reca disposizioni in tema di interruzione del termine di prescrizione del tipo di quelle previste per l’estinzione del reato dagli artt.159 e 160 cod. pen…”, per cui “…ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a nulla rilevando che tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato, ed essendo parimenti irrilevanti le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima…” (Cass. Pen. Sez. I n. 17228 del 6.04.2017; conf. vedi Cass. n. 53156 del 19.09.2017 e Cass. n. 22313 del 24.07.2020)

Lo Studio Legale Cosentino-Teramo proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza e ciò per i seguenti motivi:

– per un verso, la Corte d’Appello aveva erroneamente considerato la mera iscrizione a ruolo del debito erariale quale fatto impeditivo della prescrizione, e ciò nonostante risultasse incontestato che non fossero mai stati notificati all’interessato né l’invito di pagamento ex-art. 212 del DPR 115/2002 né altra cartella esattoriale;

– per altro verso, la Corte non aveva considerato che risultava gravemente viziata la stessa iscrizione a ruolo del debito erariale, e ciò in quanto quest’ultima, in netto contrasto con gli artt. 212, 213 e 235 del DPR115/2002, non fosse stata preceduta da regolare notifica dell’invito al pagamento contenente l’indicazione del termine ad adempiere.

Dunque, ad avviso della difesa, la pena pecuniaria de qua doveva ritenersi estinta per decorso del tempo poiché la relativa esecuzione non era stata avviata correttamente, e ciò in quanto l’iscrizione a ruolo era da considerarsi nulla per i suesposti motivi.

In concreto, dunque, non si era verificato alcun “fatto impeditivo del decorso del termine prescrizionale”.

La I° Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21 settembre 2023, ha ritenuto fondato l’atto di opposizione proposto, rilevando che, nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza non poteva dirsi correttamente iniziata in quanto mancava, ai sensi dell’art. 212 del D.P.R. n. 15 del 2002, la notifica al debitore dell’ “invito a pagare l’importo in danaro dovuto entro un mese dalla notificazione dell’invito ed a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento, con avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo nel caso di mancato pagamento entro tale termine” con la conseguenza che, ex art. 213 del predetto decreto, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo e che, pertanto, quest’ultima avrebbe dovuto considerarsi irregolare.

Pertanto la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse ampiamente decorso il termine decennale necessario per l’estinzione della pena e, quindi, ha dichiarato l’estinzione totale della pena pecuniaria avendo preso atto dell’ assenza del c.d. fatto impeditivo del decorso del termine prescrizionale correlato al mancato regolare inizio dell’esecuzione, coincidente con l’iscrizione a ruolo del debito erariale.

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