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News di settoreIl danno non patrimoniale da violazione della privacy non è in re ipsa

11 Luglio 2024
telecamera

Gli attori Tizio e Caio lamentavano la presenza di telecamere installate nell’immobile confinante di proprietà dei convenuti Sempronio e Mevio, asserendo che le stesse sarebbero state posizionate in direzione di aree comuni e del fabbricato di loro proprietà, e chiedevano la condanna dei convenuti medesimi al risarcimento dei danni dagli stessi presuntamente patiti per violazione della privacy, quantificati in € 30.000,00.

Il Tribunale Civile di Patti, con sentenza n. 240/2024, accogliendo la tesi difensiva dei convenuti, rappresentati e difesi dallo Studio Legale Cosentino-Teramo, ha rigettato la domanda risarcitoria azionata dagli attori evidenziando che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto alla riservatezza è necessario che l’offesa sia grave, ossia che il diritto sia inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio effettivo; e ciò con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo laddove venga superato il limite della tollerabilità.

Nel caso di specie gli attori si sono limitati ad allegare un generico stato di sofferenza fisica e/o psichica inidoneo a far sorgere un diritto risarcitorio.

La sentenza in commento si inserisce pertanto nel solco già tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima é intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale (Cass. Sez. VI – 1 – Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020, Cass. Sez. III, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014).

 

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