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News di settoreEnte di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) della Regione Sicilia – Riconosciuto il risarcimento del danno da ritardata applicazione, ai dipendenti del comparto non dirigenziale, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (Sentenza n. 1772/2024 resa dal Tribunale di Messina Sez. Lavoro nel procedimento n. 5889/2019 R.G.)

12 Novembre 2024
ESA

Un dipendente dell’Ente Sviluppo Agricolo ricorreva al Tribunale di Messina Sez. Lavoro con il patrocinio dello Studio Legale Cosentino Teramo al fine di ottenere, tra l’altro, il risarcimento del danno subito per avere l’Ente datore di lavoro ritardato di oltre un decennio l’applicazione del C.C.R.L. della Regione Sicilia in sostituzione del C.C.N.L. Comparto Ministeri.

Deduceva il ricorrente che l’Ente Sviluppo Agricolo, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170/2012 (approvata con delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 400/2012,  in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 3 della Legge Regionale n. 10/2000), ha disciplinato l’ordinamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale riservandosi di emanare – entro il termine di 60 giorni – un separato ed integrativo atto regolamentare, contenente le disposizioni relative all’equiparazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Nel caso di specie si trattava, pertanto, di una regolamentazione “a due fasi” in cui al menzionato regolamento di organizzazione (di I fase) doveva necessariamente far seguito un ulteriore regolamento (di II fase) contenente la disciplina giuridica ed economica del personale, con adozione delle relative tabelle di equiparazione prodromiche all’applicazione del C.C.R.L. della Regione Sicilia.

Sennonché, avendo  l’E.S.A. provveduto ad emanare il regolamento integrativo solo in data 01/03/2024 con delibera della Giunta Regionale n. 61, la sua mancata tempestiva adozione ha legittimato il lavoratore interessato a richiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire il corretto trattamento economico.

In giudizio nessuna valida giustificazione è stata addotta dall’Ente resistente per l’accertato ritardo, che risultava ad esso imputabile almeno dalla scadenza del termine di 60 gg. dall’approvazione del primo regolamento di cui alla delibera n. 400/2012 (cfr. art. 9, comma 3).

Il Tribunale, pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente ha condannato l’E.S.A. a corrispondergli, a titolo risarcitorio, le maggiori somme che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato in categoria D, posizione economica D6 del CCRL della Regione Sicilia fin dal 31 dicembre 2012, oltre interessi legali dalla maturazione all’effettivo soddisfo.

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