La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in oggetto, ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Cosentino Teramo secondo cui non è possibile usucapire una porzione di terreno mediante il mero parcheggio di autovetture.
In maggior dettaglio gli Ermellini hanno affermato che, nonostante sia ammissibile (Cass. 13 giugno 2023, n. 16695) l’usucapione della comproprietà “pro indiviso” atteso che nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell’attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà, non è comunque configurabile quale possesso “ad usucapionem” il comportamento consistente nell’uso di una striscia di terreno come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un’attività materiale incompatibile con l’altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto l’utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza.
Di contro, come precisato dal Supremo Collegio con l’ordinanza in commento, solo la condotta di chi delimita l’area di parcheggio con sbarramenti, catene o altre operazioni di perimetrazione, che ne impediscano l’uso a terzi (ius excludendi del proprietario) può essere giuridicamente idonea ad usucapire.
In conclusione, l’atto di parcheggiare su di un’area privata non recintata non è di per sé sufficiente a configurare un comportamento inequivoco, corrispondente al diritto di proprietà, caratterizzato da pienezza ed esclusività, in quanto non è incompatibile con l’esercizio di tale diritto da parte di terzi.
La pronuncia giurisprudenziale in commento è di rilevante importanza laddove si consideri che l’unica sentenza di legittimità che si è espressa in tal senso risale all’anno 2013 (Cass. Civ. n. 10894).
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